venerdì 27 luglio 2007

Cadono i falsi miti sulla legge Biagi

da Il Sole 24 Ore del 25 luglio 2007, pag. 1

di Michele Tiraboschi


E’ davvero un amaro desti­no quello toccato in sorte alla legge Biagi di riforma del mercato del lavoro. Una leg­ge dello Stato che certo non me­ritava, più di altre, una incondi­zionata benevolenza. Rispetto,; questo sì. E forse anche una maggiore onestà intellettuale. Non fosse altro perché segnata, già nella fase di mera elabora­zione, dal sangue e dalla vile determinazione di un terrorismo nostrano troppo frettolosamen­te - e colpevolmente - archiviato tra le cose del passato, come se si trattasse di un capitolo defi­nitivamente chiuso.



Eppure sulla riforma Biagi è stata combattuta, ben prima del­la sua approvazione in Parla­mento e nonostante il vasto ap­prezzamento a livello interna­zionale, una sterile battaglia di retroguardia, tutta ideologica e massimalista, incurante delle numerose questioni di merito e degli effettivi contenuti di detta­glio. È quanto ci sforziamo di so­stenere da tempo. Ne abbiamo ora una inequivocabile confer­ma, se ancora ve ne fosse biso­gno, dalla lettura del protocollo del 23 luglio su previdenza, lavo­ro, competitività.



Le modifiche ipotizzate alla legge, se mai passeranno il va­glio del Parlamento, sono anco­ra meno rilevanti e incisive del­le poche enfaticamente annun­ciate nel programma dell'Unio­ne. Rispetto a una legge addita­ta come causa di tutti i mali del nostro mercato del lavoro, a partire dalla piaga del precaria­to, l'orientamento del Governo è, infatti, quello di procedere al­la abrogazione delle sole nor­me concernenti il cosiddetto la­voro a chiamata. Una forma di lavoro marginale e, come da più parti rilevato, ancora poco utilizzata, ma proprio per que­sto motivo erroneamente inclusa tra le tipologie contrattuali che più hanno contribuito alla precarizzazione del mercato del lavoro italiano.



Vero è semmai che il «job on call» non è mai decollato a causa della irresistibile con­correnza di forme di lavoro ati­pico, se non irregolare, alquan­to radicate nella prassi e assai più vantaggiose per quelle im­prese che intendono soddisfa­re bisogni intermittenti e occa­sionali di lavoro.



Rimane invece in vita il con­tratto di inserimento al lavoro di cui pure, nel programma dell'Unione, era stata annun­ciata la morte.



Eppure questo era l'unico isti­tuto della legge Biagi che potes­se contare su un accordo di implementazione sottoscritto uni­tariamente, nel febbraio del 2004, da Cgil, Cisl e Uil.



Le sorti della somministrazio­ne di lavoro a tempo indetermi­nato, su cui pure si erano coagula­ti i maggiori dissensi dell'ala mas­simalista del sindacato, saranno invece affidate a un futuro tavo­lo di confronto con le parti socia­li. E ciò è sicuramente un bene stante la contraddizione, davve­ro insuperabile in termini di buon senso prima ancora che di coerenza legislativa e sindacale, di ammettere senza riserve il la­voro interinale per far fronte ad esigenze temporanee e occasio­nali e non invece per quelle ipote­si strutturali di internalizzazione del lavoro che, proprio attra­verso lo staff leasing, consento­no la specializzazione produtti­va e la stabilità del lavoro.



Non sono previsti altri inter­venti sulla legge 30 e sui relativi decreti di attuazione. Rimane dunque integralmente confermato, non solo sul piano sostan­ziale ma anche su quello formale e simbolico, l'intero impianto della legge Biagi. Ciò vale sia per il corposo capitolo sulla organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, sia per il segmento; non meno centrale e delicato, sul­le misure di flessibilità regolata e di contrasto al lavoro precario e irregolare. A partire dal tanto cri­ticato lavoro a progetto, che era il vero elemento qualificante del­la legge Biagi e che, non a caso, è stato ampiamente utilizzato dal ministro Damiano, con la circola­re 17/2906, per condurre una importante battaglia volta alla stabilizzazione e regolarizzazione del lavoro nei call center.



Per quanti credono nella necessità di portare a termine il processo di modernizzazione del diritto del lavoro non è tuttavia il caso di lasciarsi andare a facili trionfali­smi. Anzi, proprio oggi che il Go­verno Prodi e le parti sociali sanciscono il definitivo radicamento della legge Biagi nel nostro ordi­namento, resta il rammarico per il tanto tempo perso inutilmente in una battaglia ideologica poco o per nulla attenta al merito del con­tendere e, dunque, ai reali biso­gni di lavoratori e imprese. Punti qualificanti della legge, come il nuovo apprendistato e i sistemi di accreditamento regionali, re­stano ancora lettera morta in mol­te Regioni, a partire da Lombardia, Sicilia e Veneto che pure, per ragioni politiche, si erano subito enfaticamente schierate a difesa della legge Biagi. Le divisioni tra le parti sociali, e anche all'interno del sindacato, ci hanno consegna­to un quadro di relazioni indu­striali bloccato, con lo sguardo rivolto al passato e che ancora fati­ca a dare attuazione anche ai pro­fili meno controversi di una leg­ge che pure, per espressa previ­sione normativa, era di natura meramente sperimentale. Tanto più che, anche nel nuovo proto­collo, nessuno ha pensato alla im­portanza di rendere finalmente operativo il sofisticato meccani­smo di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro trac­ciato con chiarezza all'articolo 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Poco o nulla si sa, di conseguenza, delle reali condizioni del mercato del lavoro, secondo una rilevazione condivisa e autorevo­le, mentre ancora tutto da defini­re - e non solo in termini di risor­se disponibili - è poi il regime dei nuovi ammortizzatori sociali con cui si sarebbero potute com­pletare le principali lacune della legge evidenziate in questi primi anni di applicazione.



La legge Biagi vive, è vero. Ma lo scenario complessivo è davvero poco esaltante, anche perché rende pienamente evidente, nella pochezza delle mo­difiche, la mancanza di una vi­sione progettuale orientata al fu­turo, secondo le indicazioni del recente Libro verde della Commissione europea sulla moder­nizzazione del diritto del lavoro di cui non si trova alcuna traccia nel protocollo appena siglato.

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